Separazione consensuale e giudiziale: Con la separazione legale i
coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti
in attesa di una riconciliazione oppure di un provvedimento di divorzio. La
separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di
fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà
unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) è una delle condizioni (quella
più frequente) per giungere al divorzio.
La separazione consensuale è possibile soltanto se tra i coniugi viene raggiunto
un accordo sulle condizioni che dovranno reggere i rapporti personali e
patrimoniali reciproci e i rapporti di ciascuno con i figli.
Se l’accordo per una separazione consensuale non viene raggiunto, la separazione
sarà inevitabilmente giudiziale, nel senso che le condizioni della separazione
verranno stabilite dal Tribunale.
Nulla impedisce che un accordo venga raggiunto durante lo svolgimento della
causa di separazione nel quale caso una separazione, avviata come giudiziale,
potrà chiudersi come separazione consensuale.
La separazione consensuale è preferibile poiché riduce i tempi, i costi e a
volte la conflittualità ma ciò non deve andare a discapito di una buona
separazione.
Divorzio: Attraverso il divorzio
(Legge del 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili. Col divorzio cessano
definitivamente gli effetti del matrimonio, sul piano personale (uso del cognome
del marito, presunzione di concepimento, ecc...) e sul piano patrimoniale.
La pronuncia di divorzio produce la perdita dello status di coniuge e di
conseguenza l’estinzione dei diritti e dei doveri derivanti da tale status con
l'eccezione dell’obbligo di versare all’ ex coniuge un assegno divorzile
qualora ne sussistano i presupposti economici. Soltanto ottenendo il divorzio è possibile passare a nuove nozze civili. Qualora
si scelga di non chiedere il divorzio, permangono i diritti successori poiché
con il divorzio si perde la qualità di erede restando soltanto la possibilità di
ottenere un assegno a carico dell’eredità dell’ ex coniuge qualora ne ricorrano
i presupposti economici.
L'Avv. Carlo Buricchi è membro dell'OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA (Avvocati di Famiglia).